Normativa per il controllo del Certificato digitale EU Covid-19 (c.d.’Green Pass’)
Il DPCM del 17 Giugno 2021 (rif.A) ha introdotto la verifica del Green Pass per una serie di attività al chiuso, inclusi i luoghi di ristorazione aziendali, mense, scuole, università, RSA, ospedali, ecc.
L’Art.13 comma 1 indica :
“La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e’ effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, (ndr.: la APP VerificaC19) che consente unicamente di controllare l’autenticita’, la validita’ e l’integrita’ della certificazione, e di conoscere le generalita’ dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.”
Quindi il legislatore indica che la certezza della verifica, e la riservatezza dei dati, si otterranno ‘utilizzando esclusivamente’ la APP ufficiale.
E’ anche evidente che per attuare in pratica quanto sopra, almeno una persona munita di APP e smartphone andrebbe dedicata per ogni punto di controllo, con costi che potrebbero risultare proibitivi.
Soluzioni alternative
Si noti tuttavia che nella norma non è espresso alcun divieto all’utilizzo di soluzioni alternative.
Anzi, sono stati ufficialmente pubblicati (rif. B) i codici sorgente della APP VerificaC19 per iOS e Android, con un duplice risultato:
Un primo precedente di soluzione alternativa adottata nella P.A. italiana: il caso della Provincia Autonoma di Trento
Una prima soluzione alternativa è stata adottata dalla Provincia Autonoma di Trento, che in data 2 Agosto 2021 ha emesso l’ordinanza n.80 (rif. C) per l’adozione di strumenti equivalenti / alternativi, spiegando al punto n. 6 che:
“I soggetti chiamati a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 possono, laddove siano presenti sistemi telematici in grado di garantire tecnicamente quanto segue, assicurare il processo di verifica anche attraverso strumenti (come ad esempio totem, minitotem, o strumenti similari) posizionati nei punti di accesso agli eventi e/o attività e/o luoghi in grado di semplificare e rendere più fluidi e veloci i controlli integrativi all’utilizzo dell’applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19; tali strumenti devono in ogni caso essere presidiati da personale addetto che verifica l’esito del controllo. Resta sempre in facoltà del verificatore una seconda verifica utilizzando l’applicazione mobile APP VerificaC19”
Conclusioni
Appare quindi possibile adottare come soluzione integrativa / aggiuntiva all’uso della APP ufficiale VerificaC19 l’uso di terminali di presenze, accessi, termoscanner, minitotem, ecc., che possono automatizzare e sveltire i controlli, facilitando i flussi di persone.
In questo caso si ha il notevole vantaggio di non richiedere un operatore attivamente e continuamente dedicato ai controlli; basta che sia disponibile un addetto, anche posizionato ad una certa distanza dal varco, che conosca le corrette segnalazioni visive e acustiche emesse del terminale automatico, per intervenire in caso di difficoltà da parte di un utente.
La soluzione automatica non esclude l’uso dell’APP ufficiale, che secondo criteri di opportunità è sempre utilizzabile, facendo intervenire saltuariamente un operatore ad es. nei seguenti casi:
– verifiche e/o controlli a campione tramite APP VerificaC19
– caso di guasto all’apparecchio rilevatore
– caso di contestazione di un utente
– caso di controllo del documento di identità dell’utente
– altri eventuali casi di necessità
Riferimenti a fonti normative
Rif. A – DPCM 17 Giugno 2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg
Rif. B – Sorgenti software pubblicati dal Ministero della Salute per l’APP VerificaC19 iOS e Android:
https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-ios
https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-android
Rif. C – Ordinanza n. 80 del 2 Agosto 2021 Provincia Autonoma di Trento
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/view/full/192008
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Media/File-comunicati-stampa/Ordinanza-n-80